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Prorogato al 31 dicembre 2019 l’Ecobonus al 50% per gli interventi di efficientamento energetico sulle singole abitazioni.

Gli interventi di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari continueranno ad usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Per accedere all’ecobonus per il risparmio energetico in caso di sostituzione dei serramenti è necessario che l’edificio risulti dotato di impianto di riscaldamento.

energie

A differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).

Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che sostengono – fino al 31 dicembre 2019- spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) – (comma 345)

Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

La novità di quest’anno è l’introduzione di incentivi più consistenti per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni. Non si tratta solo di percentuali di sconto maggiori, che possono arrivare fino al 85% delle spese sostenute, ma anche della possibilità per tutti i condòmini di cedere il bonus ai fornitori.

[Fonte: casaportale.com]

 

Per informazioni potete contattare telefonicamente il nostro NUMERO VERDE 800.001.625.

I commenti e le domande sono bene accetti.

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